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FAQ

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Che cosa si intende per pirateria audiovisiva?

Per pirateria audiovisiva si intende qualsiasi attività di riproduzione, duplicazione e distribuzione non autorizzata di prodotti audiovisivi tutelati dal diritto d’autore.

Quali sono le tipologie principali di pirateria audiovisiva?

  1. Pirateria tramite Internet: con tale accezione, si intende la creazione e la messa a disposizione on-line di files generati tramite l’acquisizione abusiva di opere tutelate dal diritto d’autore. Un esempio di questa attività è la ripresa illegale di film attraverso apparecchiature di registrazione audio e video nelle sale cinematografiche, con la conseguente creazione del relativo file pirata e la sua diffusione tramite la Rete Internet.
  2. Pirateria delle videoteche: consiste nello sfruttamento illecito del prodotto audiovisivo compiuto dagli esercenti delle videoteche attraverso la cessione, in vendita o noleggio, di copia del materiale audiovisivo legittimo, riprodotto e duplicato senza la preventiva autorizzazione da parte del detentore dei diritti. Se praticata, questo tipo di attività costituisce un illecito sia per il gestore (soggetto a sanzione penale), che per il cliente (soggetto a sanzione amministrativa).
  3. Pirateria televisiva: è praticata solitamente da emittenti private che trasmettono illecitamente opere cinematografiche senza averne precedentemente acquistato, dai legittimi titolari, i diritti di sfruttamento televisivo. L’illecito viene a volte commesso in una fase precedente l’uscita del film nel segmento televisivo free; più rari sono attualmente i casi di illecito di questo tipo quando lo stesso supporto si trova ancora in distribuzione nel mercato dell’Home Video.
  4. Pirateria attraverso Public Performance: si intende lo sfruttamento di film o di altre opere audiovisive da parte di circoli, hotel, associazioni, villaggi turistici, che li proiettano in pubblico; tale attività diviene illecita quando viene svolta senza che sia corrisposto alcun compenso ai detentori dei diritti di sfruttamento dell’opera.

Posso proiettare un film in una scuola/centro culturale senza fini di lucro (Public Performance)?

Si, è possibile proiettare senza fini di lucro opere cinematografiche in luoghi aperti al pubblico, purché il fine di tali utilizzazioni sia contemplato dalla legge e chi se ne avvale rispetti le condizioni e sia munito delle autorizzazioni ivi stabilite. Per approfondire questo tema consulta l’approfondimento legale nell’apposita sezione.

Posso proiettare opere cinematografiche in luoghi aperti al pubblico come ad esempio alberghi, sale di attesa, stazioni, navi, aerei, pullman, ecc. (commercial video)?

Si, è possibile proiettare opere cinematografiche in luoghi aperti al pubblico o in luoghi privati destinati a collettività e comunque non domestici solamente previa autorizzazione delle società che ne detengono i diritti o da parte di società/associazioni incaricate dalle stesse per la gestione di tale sfruttamento.

Come posso organizzare un’arena estiva nel rispetto delle leggi vigenti?

Le arene estive costituiscono una normale continuazione dello sfruttamento dell’opera cinematografica in base al contratto di noleggio stipulato tra la società di distribuzione e l’esercente.

Posso scaricare un film da piattaforme illecite per uso privato?

No, perché tale atto configura violazione dell’art. 174-ter della L. 633/1941.

Posso “uplodare” opere audiovisive sulla rete?

No, la comunicazione al pubblico abusiva di opere cinematografiche protette, attraverso la rete Internet, costituisce violazione della norma di cui all’art. 16 della Legge 633 del 22 aprile 1941, come successivamente modificata ed integrata.
La comunicazione al pubblico di opere cinematografiche senza il consenso dei titolari dei diritti, configura – oltre che lesione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti ai titolari, e per ciò stesso tutelabili in sede civile, in via ordinaria od a mezzo di provvedimenti d’urgenza – anche violazione delle disposizioni penali di cui agli articoli 171 e seguenti della già citata L. 633/1941.

Posso “uplodare” senza scopo di lucro sul mio sito opere audiovisive senza essere perseguito per legge?

No, senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti non è possibile riprodurre, né veicolare, materiale protetto da copyright, a prescindere dal conseguimento di un lucro o di un profitto. La sanzione prevista per chi immette film sulla rete senza scopo di lucro consiste in una multa che varia tra € 51 e € 2.065,82. E’ possibile l’oblazione.

Qual è la sanzione prevista per chi scarica illecitamente film audiovisivi sulla rete?

Se il fatto è commesso per uso personale – e non a scopo commerciale – la sanzione amministrativa applicabile è di € 154 oltre alla confisca del materiale.

Posso inserire nella mia pagina web dei link per dei siti che consentono di scaricare opere audiovisive?

No, anche il sistema di linking alle opere di cui non si dispongono dei necessari diritti di sfruttamento costituisce violazione della legge sul diritto d’autore, secondo le norme vigenti della più recente giurisprudenza italiana.

Conosco una videoteca che noleggia materiale pirata. E’ perseguibile per legge?

Si, secondo l’art. 171-quater della L. 633/41 è punibile chiunque concede a noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d’autore.

Cosa posso fare se vedo che stanno vendendo materiale pirata per le strade?

E’ possibile contattare le FF OO locali e denunciare il luogo del crimine e le modalità del medesimo.

Cosa posso fare se vedo qualcuno nel cinema che riprende il film con una videocamera?

Segnalare immediatamente allo staff della sala cinematografica quanto avvenuto.